Tradotto dall'inglese. Testo originale disponibile all'indirizzo: http://kwiki.ffii.org/?ShortIntroEn.
Un brevetto è un mezzo legale per monopolizzare un'invenzione. Un aspirante inventore deve solo specificare l'ambito di attivitą dalle quali vorrebbe escludere gli altri (le richieste) ed inviarlo all'ufficio brevetti, che valuta se queste richieste descrivano effettivamente un'invenzione secondo il senso della legge e se l'invenzione sia correttamente rivelata ed applicabile a livello industriale (esame formale). Alcuni degli uffici brevetti possono anche valutare se l'invenzione rappresenti una novità e sia non ovvia (esame sostanziale). Se la domanda passa gli ostacoli dei vari esami, l'ufficio brevetti assegna al richiedente il diritto esclusivo di produrre e commerciare l'invenzione per un periodo di 20 anni.
Programmare è molto simile allo scrivere sinfonie. Quando un programmatore scrive un codice, non fa altro che mescolare migliaia di idee (algoritmi o regole di calcolo) in un'unica opera, sotto il suo diritto d'autore. Generalmente, alcune delle idee presenti nel lavoro del programmatore potrebbero essere originali e non ovvie, stando alle norme (di livello intrinsecamente basso) del sistema dei brevetti. Qualora tutte queste nuove idee venissero brevettate, diverrebbe impossibile scrivere software senza infrangere brevetti. Gli autori di programmi verrebbero di fatto privati dei vantaggi derivanti dal diritto d'autore; essi vivrebbero sotto la costante minaccia di essere ricattati dai detentori di ampi carnet di brevetti. Come conseguenza, verrebbero scritti meno programmi e comparirebbero poche nuove idee.
L'Europa ha già una regolamentazione uniforme che spiega cosa sia brevettabile e cosa non lo sia. Alla base di queste leggi c'è la Convenzione Europea sui brevetti (EPC) del 1973. Nell'articolo 52, la Convenzione afferma che le scoperte, le teorie scientifiche, i modelli matematici, le regole, le metodologie intelletuali, le procedure commerciali ed i programmi per elaboratore non sono invenzioni, nel senso delle leggi sui brevetti. C'è una ragione sistematica per tutto ciò: nella tradizione legale, i brevetti sono stati introdotti per le applicazioni concrete delle scienze naturali ("invenzioni tecniche"), mentre i brevetti sui programmi coprirebbero idee astratte. Se si applicassero i brevetti anche ai programmi per elaboratore, si otterrebbe lo stesso effetto che si avrebbe se si brevettasse un "sistema per intrappolare i mammiferi" (o, passando ad un esempio più attuale, "metodi per immagazinare dati in un ambiente d'emulazione"), anziché una specifica trappola per topi.
Nel 1986, l'ufficio europeo per i brevetti (EPO) ha iniziato a concedere brevetti diretti a programmi per calcolatore, ma formulati come richieste di procedimento, nella maniera seguente:
"1. procedimenti per ... [utilizzanti sistemi di elaborazione ad indirizzo generico], caratterizzati da ..."
I brevetti concessi su tali basi vennero ritenuti ipotetici, poiché un programma del genere, quando distribuito su un disco o attraverso Internet, non rappresenta un procedimento e presumibilmente non rappresenta un invenzione. Nel tentativo di risolvere tale ambiguità, l'ufficio europeo per i brevetti ha mosso nel 1998 il passo finale verso la brevettabilità del puro programma per calcolatore, ammettendo richieste di programmi, ovvero richieste che utilizzano la formula seguente:
"2. programma per elaboratore, caratterizzato dal fatto che [per mezzo di tale programma si possa eseguire
un procedimento secondo la direttiva 1]."
Prima di muovere questo netto passo, nel 1997 si era assicurato l'impegno in un progetto di riformulazione della legge, da parte delle principali figure del sistema europeo dei brevetti, chiamato nel seguito "establishment europeo dei brevetti":
Nel frattempo l'EPO ha concesso oltre 30000 brevetti riguardanti puri programmi per elaboratore e questo numero sta crescendo ad un ritmo di 3000 per anno.
La maggior parte di questi brevetti sono estesi e banali, inoltre non differiscono significativamente dai corrispondenti modelli di brevetto approvati negli Stati Uniti ed in Giappone. Infatti, i tre uffici brevetti hanno creato nel maggio del 2000 uno "Standard Trilaterale" comune, riassunto con la nuova formula "invenzioni implementate con l'ausilio di calcolatori". Successivamente, nel tentativo di addolcire le crescenti critiche presenti in Europa, la lobby dei brevetti ha iniziato a mettere in risalto le differenze nel trattamento delle "procedure commerciali implementate con l'ausilio di calcolatori". Tuttavia, anche queste differenze sono artificiose e di poco conto.
Nell'agosto del 2000, l'organizzazione europea per i brevetti, ovvero l'organizzazzione intergovernativa che dirige l'ufficio europeo per i brevetti, ha cercato di rimuovere tutte le esclusioni elencate nell'articolo 52 della Convenzione europea per i brevetti. Tuttavia, l'intento è fallito a causa della resistenza pubblica apparentemente inaspettata.
Nel 2002, il Direttorato Europeo per il Mercato Interno della Commissione Europea (guidato dal successore di Monti, Frits Bolkestein) ha presentato la proposta 2002/0047, per una direttiva sulla "brevettabilità delle invenzioni implementate con l'ausilio di calcolatori". Si è cercato di dire che la direttiva avesse come scopo quello di armonizzare le leggi in materia di brevetti degli stati membri e di chiarire alcuni dettagli con l'intento di prevenire eccessi da parte dell'EPO. Tuttavia, ad una lettura più attenta apparve chiaro che il proposito della commissione era stato studiato per garantire un'illimitata brevettabilità, come già praticato dall'EPO, con una eccezione: non avrebbe ammesso richieste per programmi.
Il 24 settembre del 2003, l'intero Parlamento Europeo (in seduta plenaria) ha votato decidendo di incorporare una serie di emendamenti alla direttiva che consentono di realizzare gli intenti da cui è stata mossa la Commissione: chiarire e armonizzare le leggi, riaffermando la non brevettabilità dei prodotti della programmazione e della logica commerciale e promuovendo la libertà di pubblicazione e l'interoperabilità. Questa serie di emendamenti era basata su un anno di lavori da parte delle commissioni Cultura e Industria del Parlamento. Tuttavia, si è ritenuto che la direttiva fosse di competenza della commissione Affari Legali (JURI), che è controllata da eurodeputati con strette affinità con il sistema dei brevetti. Il JURI ha ignorato le istanze delle altre commissioni e proposto un insieme di falsi limiti sulla brevettabilità, nel tentativo di ingannare l'assemblea plenaria.
Seguendo la procedura di codecisione dell'Unione Europea, la proposta emendata è stata successivamente esaminata dal consiglio dei ministri. All'interno del consiglio, è il "Gruppo di lavoro sulla Proprietà Intellettuale (Brevetti)" ad interessarsi della questione. Questo gruppo consiste esattamente degli stessi membri del consiglio d'amministrazione dell'ufficio europeo per i brevetti: gli amministratori degli uffici brevetti dei vari governi nazionali.
Dopo pochi mesi di riunioni segrete, il "gruppo di lavoro" ha prodotto un "documento di compromesso" che ha rimosso ogni emendamento limitante inserito dal Parlamento, ripristinato l'intento della commissione, ma, inoltre, ammettendo le richieste di programmi (articolo 5(2)), vietato ogni privilegio di interoperabilità all'interno della legge sui brevetti (relazione 17) ed inserendo i falsi limiti proposti dal JURI (articolo 4A ecc), finendo con l'ottenere la più estrema e meno conciliante delle proposte fino ad allora vagliate. L'accesso a questo documento è stato negato fino all'ultimo per via della "delicata natura delle trattative" e per il fatto che la questione non fosse di "primario interesse pubblico".
Il 18 maggio del 2004, il Consiglio ha approvato (con alcune modifiche cosmetiche) il testo del gruppo di lavoro con una risicata maggioranza, a dispetto dell'apparente intenzione di un certo numero di paesi di seguire l'orientamento della Germania nel votare contro. In questa sessione di voto, però, la Germania ha dichiarato di essere soddisfatta da un emendamento privo di significato; l'Olanda ha sostenuto il documento, pur ammettendo che questo possa dar luogo a problemi; e il commissario Frits Bolkestein ha inserito un emendamento all'articolo 4 che, a sua detta, rende chiaramente i programmi per elaboratore non brevettabili, mentre in realtà la sua formulazione non fa altro che reintrodurre una terminologia ingannevole, allorquando manca di notare nell'articolo 5(2) che, autorizzando le richieste di programmi, autorizza di fatto e senza ambiguità l'opposto. Nella conferenza stampa che ha seguito il voto del Consiglio, Bolkestein non è stato in grado di fornire un esempio di programma che potesse essere non brevettabile, secondo le linee guida della proposta. Il voto del Consiglio è stato notevole anche per il modo in cui la presidenza irlandese ha fatto pressioni sulla Danimarca per il suo voto, grazie al quale è stato possibile raggiungere la ridotta maggioranza.
Dopo qualche correzione e traduzione di routine, si ritiene che il consiglio approverà ufficialmente questa proposta nel giugno del 2004. Successivamente, questa ritornerà al Parlamento Europeo per un'ulteriore lettura. A questo punto, il Parlamento potrebbe rigettarla per intero, accettarla così com'è, o insistere su una serie di emendamenti simili a quelli per i quali si è già votato. Senza dubbio, ci saranno tentativi da parte dell'establishment dei brevetti legato al JURI di proporre un'altro insieme di limiti fasulli, pretendendo che ciò sia il risultato di trattative significative e difficili compromessi con il Consiglio.
Ultimo aggiornamento: $Date: 2004/06/04 11:33:20 $