[Discussioni] ["Avv. Barbara Gualtieri" <barbaragualtieri@libero.it>] [cyber~rights] modifiche alla legge 248/00 sul diritto d'autore

Leandro Noferini leandro@firenze.linux.it
02 Mar 2001 09:07:56 +0100


--=-=-=

Ciao a tutti,

molto, ma molto importante e interessante. I due sono da mettere nella
lista degli indirizzi.


--=-=-=
Content-Type: message/rfc822; charset=iso-8859-1
Content-Disposition: inline
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

From: "Avv. Barbara Gualtieri" <barbaragualtieri@libero.it>
To: <cyber-rights@ecn.org>
Subject: [cyber~rights] modifiche alla legge 248/00 sul diritto d'autor=
e=20
Date: Tue, 27 Feb 2001 23:14:11 +0100


SENATO DELLA REPUBBLICA
--------------------XIII LEGISLATURA--------------------
N. 4913
DISEGNO DI LEGGE


D'iniziativa dei senatori SEMENZATO e PIERONI
____________________________

Tutela  dell'uso personale e senza fine di lucro nella riproduzione di
software, libri di testo e brani musicali
Modifiche alla legge n. 248/ 2000 SUL DIRITTO D'AUTORE
_______________________________


Onorevoli Senatori. - Le nuove norme di tutela del diritto d'autore,
divenute legge lo scorso 18 agosto, si prestano purtroppo ad interpreta=
zioni
discordanti quando si tratta di copie per uso personale e senza fini di
lucro. Il rischio =E8 di produrre effetti, forse non previsti dal legis=
latore,
ma certamente perseguiti dalle potenti lobby dei produttori di software,
delle case discografiche e degli editori. Il rischio =E8 che le modific=
he
elematicaapportate alla vecchia legge del 1941 producano anche nuove e =
indebite
misure repressive. Nonostante lo stesso relatore della legge abbia pi=
=F9 volte
precisato che essa non si rivolge a coloro che duplicano per uso person=
ale e
senza fine di lucro sono presenti, nel testo approvato, delle formulazi=
oni
che invece sembrano equiparare la copia individuale alla duplicazione di
massa e al commercio abusivo. Di qui la necessit=E0 di intervenire
sull'articolato recentemente varato per fugare ogni ambiguit=E0 a favor=
e di
una chiara tutela dell'uso individuale e senza fini di lucro di copie di
software, di libri di testo e di brani musicali.
Non c'=E8 dubbio, infatti, che la copia per uso personale non pu=F2 ess=
ere
perseguita sia perch=E9 questo produrrebbe limitazioni alla diffusione =
di
conoscenze e di cultura nell'ambito della societ=E0, sia perch=E9 nei s=
ettori in
questione il suo impatto economico =E8 gi=E0 largamente previsto e cont=
eggiato
nel prezzo di vendita.
Peraltro =E8 noto che le maggiori aziende di software hanno per anni fa=
tto una
politica di incentivazione delle copie non originali al fine di conquis=
tare
con i loro prodotti posizioni dominanti sul mercato. Non si dimentichi =
che
una delle principali aziende di software, la Microsoft, =E8 finita nel =
mirino
dell'antitrust statunitense proprio per una politica di questo tipo.
Sarebbero perci=F2 anomale interpretazioni secondo cui ora il legislato=
re
interviene in forma drastica sulla situazione con l'effetto di congelar=
e i
rapporti di forza esistenti e danneggiando gli operatori che scelgono di
essere presenti nel settore attraverso politiche di offerta gratuita di
software.
La questione =E8 ancor pi=F9 chiara per le copie di brani musicali in q=
uanto la
legge 93 del 5 febbraio 1992 gi=E0 prevede un aumento del 10 per cento =
del
prezzo di vendita come copertura preventiva della riproduzione privata =
per
uso personale e senza scopo di lucro dei CD musicali. Non =E8 perci=F2
accettabile il tentativo di molte case discografiche di criminalizzare =
tale
riproduzione. In particolare non pu=F2 essere criminalizzata la riprodu=
zione
di brani musicali quando essa avviene tramite Internet.
Internet rappresenta, infatti, la nuova dimensione della comunicazione =
ed =E8
necessario che in particolare chi ha scelto la rete e le tecnologie
informatiche come oggetto del proprio business ne accetti logiche e
funzionamento senza invocare all'ultimo ottocentesche misure
protezionistiche.
Ugualmente noto =E8 il fatto che gli editori di libri di testo giustifi=
chino
da anni l'elevato costo dei volumi in considerazione della possibilit=
=E0 della
loro riproduzione fotostatica.

Fotocopie dei libri di testo
La scelta fatta con l'art. 2 della nuova legge 248/2000 di limitare al =
15%
le fotocopie o xerocopie delle opere di ingegno troverebbe un logico sp=
azio
solo in presenza di un mercato calmierato dove i bassi prezzi delle ope=
re,
in particolare dei libri di testo, andassero a colmare il gap imposto c=
on
tale limitazione. In realt=E0 siamo in presenza di una continua lievita=
zione
dei prezzi che gi=E0 inglobano il comportamento studentesco di duplicaz=
ione
dei testi.
Inoltre le modalit=E0 previste dalla legge per vietare fotocopie per pi=
=F9 del
15% del testo e per farsi pagare i relativi diritti finirebbe, se appli=
cata,
col mettere al bando le macchine fotocopiatrici dalle universit=E0.
Ancor pi=F9 sconsiderato =E8 poi l'intervento restrittivo sulle bibliot=
eche
pubbliche dato che vengono posti divieti che produrranno una diminuzione
delle prestazioni di servizi culturali soprattutto da parte delle picco=
le
biblioteche.
Un trattamento speciale per il software
In Italia il diritto d'autore e' regolato dalla legge 633 del 1941,
modificata a pi=F9 riprese per includere anche i programmi software nel=
la
lista delle "opere dell'ingegno" tutelate contro le possibili violazion=
i del
"copyright".
Anzich=E9 estendere ai programmi le stesse regole valide per le altre o=
pere
dell'ingegno, la legge ha riservato al software un trattamento particol=
are,
che punisce i "pirati di programmi" in maniera molto pi=F9 dura di quan=
to non
si faccia con i pirati di musica o di libri.
Dietro questo "trattamento speciale", riservato unicamente alla copia d=
el
software, molti esperti di informatica e giuristi hanno individuato le
pressioni esercitate dalle grandi case produttrici di software per far
approvare, a tutela dei loro interessi, una legge particolarmente punit=
iva
contro la copia dei programmi per elaboratore.
Si tratta di una normativa protezionista che non considera che parte di
questo software ha valore economico perch=E9 si basa sul fatto che due =
grandi
invenzioni - il protocollo TCP-IP e quello HTTP - che stanno alla base =
di
Internet sono state messe a disposizione gratuitamente. Ancor meno cons=
idera
che esiste una forte tendenza alla politica del software libero pratica=
to da
varie societ=E0 e ricercatori per conquistare settori di mercato o per
agevolare la ricerca di innovazione sui programmi.
La legge approvata tende decisamente ad ostacolare questi percorso a tu=
tto
vantaggio di alcune grosse multinazionali.
Una storia di assurde interpretazioni
Prima della modifica del luglio scorso, l'articolo 171 bis recitava
testualmente che: "Chiunque abusivamente duplica A FINI DI LUCRO progra=
mmi
per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di saper=
e che
si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detie=
ne a
scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, e' sogg=
etto
alla pena della RECLUSIONE da TRE MESI a TRE ANNI e della MULTA da L.
500.000 a L. 6.000.000."
Si =E8 voluto ora inserire - e solo per questa fattispecie - la finalit=
=E0 del
PROFITTO al posto di quella del FINE DI LUCRO. Questa scelta introduce =
il
rischio di far diventare reato la copia personale.
Gi=E0 in base al precedente articolo 171 bis, ad esempio, una persona f=
acente
parte di un associazione pacifista e' stato processata come "importator=
e,
venditore e distributore di programmi a scopo commerciale" per la sempl=
ice
presenza nel suo computer di una copia (gi=E0' installata) del programm=
a Word
6 di Microsoft, evidentemente adibita ad uso personale e dell'associazi=
one.
Solo dopo vari anni vi =E8 stata ovviamente l'assoluzione.
Per presunte violazioni (peraltro mai dimostrate) dell'articolo 171 bis=
, nel
maggio 1994 centinaia di nodi della t sociale italiana sono stati
oscurati, con un'inutile catena di sequestri e processi (la pi=F9 grande
operazione di polizia informatica della storia dell'umanit=E0') che si =
=E8
conclusa con un nulla di fatto e ha avuto solamente un effetto intimida=
torio
contro la copia ad uso personale del software.
Aggrappandosi all'articolo 171 bis si e' cercato di dimostrare il "fine=
 di
lucro" insito nella copia ad uso personale dei programmi, per molti ver=
si
analoga alla copia di musica ad uso personale (pratica sociale ormai
accettata e diffusa).
La differenza tra profitto e lucro
Opportunamente alcuni magistrati hanno fatto le necessarie distinzioni =
tra
copia ad uso personale e commercio di software pirata, tra "scopo di lu=
cro"
e semplice profitto. La pi=F9 famosa di queste sentenze =E8 quella del =
26
novembre 1996, emessa dalla pretura circondariale di Cagliari nel caso
esaminato dal giudice Massimo Deplano. Nella sentenza si legge che " La
duplicazione e la detenzione acquistano rilievo penale in tanto in quan=
to
siano finalizzate rispettivamente al lucro ed alla commercializzazione.=
 Tali
condotte sono pertanto sanzionate solo se sorrette dal dolo specifico
indicato. In particolare deve ritenersi che, di per se, la duplicazione=
 del
programma non solo non assurge in alcun modo a fatto penalmente rilevan=
te,
ma e' senza dubbio consentita dalla normativa attuale in tema di diritto
d'autore".
Nella nuova versione dell'articolo 171 bis le parole "a scopo di lucro"=
 sono
state sostituite con la frase "per trarre profitto". Le nuove modifiche=
 alla
legge sul diritto d'autore sembrano nate proprio per contrastare il cit=
ato
orientamento giurisprudenziale basato, tra l'altro, sulla differenza tra
lucro e profitto:
" Il termine lucro - sostiene il magistrato - indica esclusivamente un
guadagno patrimoniale consistente nell'acquisizione di uno o pi=F9 beni=
; esso
non coincide in linea di principio con il termine profitto, che ha un
significato ben pi=F9 ampio."
Proprio queste doverose distinzioni tra "lucro" e "profitto" avevano
chiarito la non punibilit=E0 della copia ad uso personale del software,=
 ora la
vicenda =E8 molto pi=F9 confusa. La BSA, l'alleanza dei produttori di s=
oftware
sta mettendo in campo campagne di pressione per far interpretare la leg=
ge in
modo che il profitto sia esteso fino alla copia per uso personale di un
programma e dunque punito con la stessa durezza riservata a chi copia
programmi a scopo di lucro, per rivenderli clandestinamente e guadagnar=
ci.
Una punizione che va da sei mesi a sei anni di carcere, pene analoghe a
quelle riservate in caso di omicidio colposo plurimo.
Di qui la necessit=E0 di ripristinare il "fine di lucro" come oggetto d=
el
reato.
Le modifiche proposte
Con l'articolo 1 si abolisce il limite del 15% nella riproduzione di li=
bri e
si cancella la farraginosa procedura mirante ad impedire l'uso delle
fotocopiatrici.
Con l'articolo 2 si sostituisce la dizione "per trarre profitto con que=
lla
"con scopi di lucro" che esclude, come spiegato, l'uso personale dall'a=
mbito
dei reati.
Con l'articolo 3 si interviene sull'articolo 16 della nuova legge che
sanziona non solo la duplicazione e riproduzione, ma anche l'utilizzo di
opere tutelate. Appare evidente la necessit=E0 di escludere esplicitame=
nte le
sanzioni per l'uso personale al fine di evitare che venga considerato r=
eato
anche l'uso casalingo del videoregistratore o del masterizzatore.

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2000, n. 248 soppri=
mere
le parole: "nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fasci=
colo
di periodico, escluse le pagine di pubblicit=E0".
2. Al comma 2 dell'articolo 2 sopprimere i periodi dalle parole: "I
responsabili dei punti o centri di riproduzione" fino alle parole "sono
abrogati. "

Art. 2
1. All'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 sono apportate le
seguenti modifiche:
a. al comma 1 all'alinea "Art. 171-bis" sostituire le parole "per trarne
profitto" con le altre "a fini di lucro";
b. al comma 2 sostituire le parole "al fine di trarne profitto" con le =
altre
"a fini di lucro"

Art. 3
1. All'articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248 sono apportate le
seguenti modifiche:
a. al comma 1 premettere le seguenti parole: "ad eccezione dell'uso
personale senza fine di lucro".




--=-=-=


-- 
Ciao
leandro
Email: leandro@firenze.linux.it
GPG Key fingerprint = 761A 69EA 813A CF14 FACD  1E79 AFF9 1B97 D88E 024C

--=-=-=--