Statuto dell'Associazione per il Software Libero

ARTICOLO 1 – Costituzione

  1. È costituita ai sensi del codice civile l'associazione denominata "Associazione per il software libero", di seguito indicata semplicemente come "Associazione".

ARTICOLO 2 – Sede e durata

  1. L'Associazione ha sede nel comune di Torino. Il consiglio direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.
  2. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3 – Ordinamento democratico

  1. L'Associazione è apartitica ed aconfessionale. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti i Soci. Le cariche associative sono elettive.

ARTICOLO 4 – Oggetto sociale

  1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione, sostegno e svolgimento di attività culturali e di ricerca, nella organizzazione di dibattiti, conferenze e corsi, nella raccolta di documentazione, nella redazione e pubblicazione di materiale sia divulgativo che tecnico, nonché in altre iniziative volte a perseguire gli scopi sociali.
  2. L'Associazione si pone come scopi e finalità istituzionali il perseguimento dei seguenti obiettivi:
    • diffondere e promuovere il Software Libero. Con Software intendiamo programmi, documentazione, progetti, o altri lavori rilasciati in forma elettronica. Con Software Libero intendiamo: in primo luogo Software rilasciato con licenza GNU GPL, FDL o LGPL redatte dalla Free Software Foundation; in secondo luogo Software rilasciato con altre licenze compatibili con le licenze GNU GPL o FDL (secondo quanto stabilito dalla Free Software Foundation); in terzo luogo Software rilasciato con altre licenze da noi ritenute libere, che dovranno comunque soddisfare i criteri esposti nell'allegato A;
    • diffondere e promuovere la diffusione di hardware aperto, per il quale siano disponibili le specifiche e la documentazione che ne consentano un utilizzo senza restrizioni o difficoltà da parte del Software Libero;
    • favorire la diffusione e l'utilizzo consapevole degli strumenti informatici mediante una corretta alfabetizzazione informatica, che tenga conto in primo luogo del Software Libero, che è disponibile per tutti;
    • lottare contro l'adozione di standard proprietari nel campo dell'informatica e del trattamento di ogni genere di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni, del sistema scolastico pubblico e degli utenti privati in generale, favorendo altresì l'adozione da parte di questi di standard pubblici e liberamente accessibili e modificabili;
    • lottare contro ogni tentativo di monopolio pubblico e privato nella gestione e nella distribuzione delle informazioni, consci che il Software Libero trae la sua prima ragione di esistere proprio dalla libertà di accesso alle fonti informative;
    • favorire l'adozione di licenze di tipo libero anche nella pubblicazione di documentazione tecnica, nei testi scolastici, e in tutta la produzione culturale e artistica in genere;
    • permettere l'utilizzo di hardware in disuso o disponibile a basso costo attraverso l'utilizzo di Software Libero, per aiutare chi non può permettersi l'acquisto delle tecnologie più recenti;
    • favorire l'accessibilità del Software Libero mediante lo sviluppo di nuovo Software Libero, la manutenzione di quello esistente e la traduzione in italiano della documentazione e del Software stesso;
    • diffondere l'uso e la conoscenza della rete Internet come ideale luogo di libero scambio di informazioni;
    • favorire l'adozione del Software Libero all'interno del mondo degli enti pubblici e privati, delle imprese, dell'associazionismo, della pubblica amministrazione, dell'educazione, della ricerca.
  3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, né utilizzare per le proprie attività software non libero.
  4. L'Associazione collabora con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.

ARTICOLO 5 – Soci

  1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità, che ne accettino lo Statuto ed i regolamenti interni.
  2. I Soci hanno pari diritti e pari doveri.
  3. Tutti i Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di partecipare alla vita associativa.
  4. I Soci maggiorenni ed in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto di essere eletti negli organi sociali ed hanno diritto di voto.
  5. I Soci devono rispettare il presente Statuto ed i regolamenti interni e sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
  6. L'Assemblea può stabilire con regolamento di delegare al Consiglio Direttivo di decidere sulle richieste di associazione entro un termine ragionevole. in questo caso, l'eventuale diniego deve essere motivato e può essere impugnato dal richiedente entro trenta giorni dalla sua comunicazione avanti all'Assemblea.
  7. La qualità di Socio si perde per recesso volontario o per esclusione.
  8. L'esclusione del Socio può essere disposta in caso di morosità nel pagamento della quota associativa annuale, di persistente violazione degli obblighi imposti dal presente Statuto e dai regolamenti interni e di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione.
  9. L'Assemblea può stabilire con regolamento di delegare al Consiglio Direttivo di decidere sull'esclusione del Socio. In questo caso il provvedimento deve essere motivato ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla sua comunicazione. Entro tale termine l'esclusione può essere impugnata dal Socio avanti all'Assemblea.

ARTICOLO 6 – Organi dell'Associazione

  1. Sono organi dell'Associazione:
    • l'Assemblea dei Soci;
    • il Consiglio Direttivo;
    • il Presidente;
    • il/i Vice Presidente/i;
    • il Segretario;
    • il Tesoriere;

ARTICOLO 7 – Assemblea

  1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo deliberativo dell'Associazione. Essa rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge ed il presente Statuto, vincolano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.
  2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
  3. Alle riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti i Soci. I Soci maggiorenni, in regola con il versamento delle quote associative concorrono alla formazione dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea.
  4. L'Assemblea ordinaria:
    • delibera i regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
    • approva il bilancio ed il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione;
    • elegge il Consiglio Direttivo;
    • adotta ogni altra deliberazione escluse quelle riservate all'Assemblea straordinaria.
  5. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare:
    • qualsiasi modifica dello Statuto;
    • lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

ARTICOLO 8 – Funzionamento dell'Assemblea

  1. L'Assemblea è convocata:
    1. dal Presidente;
    2. da almeno un decimo dei Soci, o
    3. dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.
  2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure da qualsiasi altro Socio.
  3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
  4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza semplice dei Soci presenti.
  5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
  6. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
  7. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto o con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti.
  8. L'Assemblea disciplina con regolamento le modalità d'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
  9. Il voto in Assemblea è esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad un altro Socio dell'Associazione che abbia già diritto di voto. Ciascun Socio non può farsi portatore di più di due deleghe. Al Segretario spetta di constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di voto ed di intervento in Assemblea
  10. Le votazioni possono avvenire in modo palese o a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci presenti aventi diritto al voto.

ARTICOLO 9 – Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.
  2. Al Consiglio Direttivo spettano, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti emanati dall'Assemblea, tutti i poteri d'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di delega ad uno dei propri membri o ad altri Soci.
  3. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di Soci non inferiore a tre, compresi il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e (ove eletto/i) il o i Vice Presidente/i ed altri Consiglieri.
  4. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea per la durata di due anni. Non è possibile essere eletti nel Consiglio Direttivo per più di tre volte di seguito.
  5. In caso di dimissioni, esclusione o decesso di un membro del Consiglio Direttivo diverso dal Presidente prima della scadenza del mandato, l'Assemblea delibererà la sua sostituzione. Le dimissioni, l'esclusione o il decesso del Presidente comportano lo scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo.
  6. Il Consiglio Direttivo può stabilire modalità d'intervento alle sue riunioni mediante mezzi di telecomunicazione.

ARTICOLO 10 – Il Presidente

  1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
  2. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
  3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea per la durata di due anni. Non è possibile essere eletto Presidente per più di due volte di seguito.

ARTICOLO 11 – Vice Presidente, Segretario e Tesoriere

  1. Il (o i) Vice Presidente/i possono sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
  2. Negli atti di ordinaria amministrazione, il solo intervento di un Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
  3. Il Segretario verbalizza le adunanze degli organi sociali collegiali e tiene i libri sociali.
  4. Il Tesoriere gestisce la cassa ed il patrimonio dell'Associazione, tiene le scritture contabili, effettua le relative verifiche, custodisce e tiene i libri contabili e predispone il bilancio consuntivo, corredato di opportuno rendiconto economico-finanziario.
  5. L'Assemblea può stabilire, con regolamento, l'attribuzione di ulteriori competenze al Segretario ed al Tesoriere e l'attribuzione di ulteriori incarichi all'interno del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

  1. Le risorse economiche ed il patrimonio dell'Associazione sono costituiti da:
    • quote annuali e contributi straordinari dei Soci;
    • eredità, donazioni e legati;
    • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
    • contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
    • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
    • proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    • erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
    • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
    • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

ARTICOLO 13 – Esercizio

  1. L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare.
  2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo, corredato di opportuno rendiconto economico-finanziario con le modalità indicate dall'Assemblea con regolamento.
  3. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

ARTICOLO 14 – Avanzi di gestione

  1. All'Associazione è vietato distribuire fra i Soci, anche in modo indiretto, i proventi delle attività.
  2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 15 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio possono essere stabiliti con delibera dell'Assemblea straordinaria. Se necessario, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi.
  2. Qualsiasi modifica degli scopi e delle finalità istituzionali dell'Associazione indicati all'articolo 4 (Oggetto sociale) del presente Statuto, ovvero qualsiasi modifica nell'intero Statuto che possa permettere tale variazione o l'inserimento di articoli o sezioni incompatibili con i predetti scopi e finalità, comporterà lo scioglimento dell'Associazione.
  3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Associazione devolve il patrimonio residuo dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.

ARTICOLO 16 – Disposizioni finali

  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme in materia di enti contenute nel codice civile.
     
  • Allegato A

    Obiettivo di questo allegato è specificare alcuni criteri essenziali per stabilire quali licenze possano essere considerate libere. Questi criteri sono ispirati alle Debian Free Software Guidelines.

1. Libera Ridistribuzione:

La licenza non deve impedire ad alcuno di vendere o di distribuire gratuitamente il Software, sia da solo, che insieme ad altro Software. La licenza non può richiedere alcun compenso, né in denaro, né in altra forma, per tali tipi di ridistribuzione.

2. Codice Sorgente:

Il Software deve includere il codice sorgente, e la licenza deve permettere la sua ridistribuzione, sia sotto forma di sorgente che sotto forma di codice compilato. Se un prodotto viene distribuito senza il codice sorgente quest'ultimo deve essere pubblicamente disponibile ed ottenibile ad un ragionevole costo di riproduzione. Non sono da considerarsi accettabili codici volutamente offuscati o risultati intermedi come i prodotti di un preprocessore.

3. Prodotti Derivati:

La licenza deve permettere la ridistribuzione di lavori derivati basati in tutto o in parte sul Software, che devono poter essere ridistribuiti sotto la stessa licenza del Software originale. Non devono essere poste restrizioni sulle modalità pratiche con cui fare detta redistribuzione.

4. Nessuna Discriminazione Verso Persone E Gruppi:

La Licenza non deve contenere discriminazioni contro nessuna persona o gruppo di persone.

5. Nessuna Restrizione Sull'Utilizzo Del Software.

Non vi possono essere restrizioni sul tipo di utilizzo del Software, né sull'ambiente operativo dove il Software viene fatto funzionare.

6. Distribuzione Dei Diritti Attribuiti Dalla Licenza.

I diritti attribuiti dalla licenza ad un Software devono potersi applicare a tutti coloro a cui detto Software è redistribuito senza bisogno di applicare licenze o condizioni addizionali.

I diritti attribuiti dalla licenza ad un Software non devono dipendere dalla forma della sua distribuzione, se il Software viene estratto dalla distribuzione originale deve poter essere usato e distribuito con gli stessi diritti di quest'ultima.

7. La Licenza Non Può Contaminare Altro Software.

La licenza non deve porre restrizioni su altro Software che è distribuito assieme al Software concesso in licenza.